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Il
principio generale della onerosità della concessione
edilizia è stato introdotto dall’art. 3 della legge sui suoli 28
Gennaio 1977, N. 10 il quale stabilisce che la concessione
edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di
costruzione. Il contributo è dovuto non solo da chi deve
edificare su di un area su lotti non urbanizzati ma anche da
parte di coloro che debbono edificare su di un area già dotata
di tutte le opere di urbanizzazione.
L’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti
dall’art. 4 della Legge 29 Settembre 1964, N. 847 modificato
dall’art. 44 della Legge 22 Ottobre 1971, N. 865, e dall’art.
16, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, è stabilita, a norma
dello stesso comma 4, con deliberazione del Consiglio Comunale
in base alle tabelle parametriche che ha definito la Regione
Campania per classi di Comuni in relazione:
-
all’ampiezza ed all’andamento demografico dei Comuni;
- alle caratteristiche geografiche dei Comuni;
- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
- ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazioni dell’Art. 41 – quinquies, penultimo ed ultimo
comma, della legge 17 Agosto 1942 N. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi Regionali;
- alla classificazione sismica del Comune.
Gli oneri di urbanizzazione riguardanti gli edifici residenziali
sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della volumetria
oggetto del permesso di costruire, calcolata tenendo conto anche dei
piani seminterrati o completamente interrati. Per le costruzioni
o gli impianti destinati alle attività industriali e/o
artigianali, nonché alle attività turistiche, commerciali e
direzionali, gli oneri sono calcolati a metro quadrato di
superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani
seminterrati e interrati, la cui destinazione d’uso comporti una
permanenza anche temporanea di persone addette a tali attività.
Per le prime (impianti destinati ad attività industriali o
artigianali) si computa anche la superficie utilizzabile per gli
impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento o
allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al
servizio dell’attività produttiva.
I volumi e gli spazi che sono destinati al ricovero di
autovetture, non vengono computati, salvo che per la quota
eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio. |