Certificazione Energetica

  

In esecuzione del d.P.R. n. 59/2009 e del D.M. 26/06/2009, con decorrenza dal mese di luglio 2009 tutti gli edifici devono essere dotati di "Attestato di Certificazione Energetica" redatto in conformità all'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005.

Pertanto, in applicazione delle norme sopra indicate, è fatto obbligo acquisire:

·         - prima del rilascio del Permesso di costruire o in sede di esame della Denuncia di inizio attività: relazione tecnica e progetto di qualificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare oggetto di costruzione o ristrutturazione;

·         - ad ultimazione dei lavori: certificazione di conformità a firma del direttore dei lavori, resa in forma asseverata, delle opere realizzate rispetto al progetto presentato e alla sua relazione e/o a sue eventuali varianti, con allegato "Attestato di qualificazione Energetica" dell'edificio e/o unità immobiliare;

·         - in sede di rilascio del certificato di agibilità: Certificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare. In mancanza detta certificazione non può essere rilasciata.

 

L'obbligo di tale certificazione riguarda TUTTI GLI EDIFICI REALIZZATI EX NOVO O RISTRUTTURATI IN FORZA DI TITOLI  EDILIZI RILASCIATI DALL'8.10.2005, indipendentemente dalla presenza o meno degli impianti tecnici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni energetiche.

 La certificazione deve essere prodotta per interventi di:

·         - nuova costruzione;

·         - riqualificazione che interessano almeno il 25% delle superfici esterne dell'immobile;

·         - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro edilizio, ovvero demolizione ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile superiore a mq. 1.000;

·         - ampliamento superiore al 20% del volume esistente;

 Restano esclusi da tale obbligo gli edifici:

·         - realizzati o ristrutturati in forza di titoli edilizi richiesti in data antecedente all'8.10.2005 e sui quali non siano stai eseguiti importanti interventi di ristrutturazione;

·         - aventi destinazioni d'uso a: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;

·         - industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze legate al processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo medesimo altrimenti non utilizzabili;

·         - isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.;

·         - ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

Allegati:
- D.Lgs. n. 192/2005 - Allegati
- d.P.R. n. 59/2009
- D.M. 26/06/2009 - Allegati