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In esecuzione del d.P.R. n. 59/2009 e del D.M.
26/06/2009, con decorrenza dal mese di luglio 2009 tutti gli
edifici devono essere dotati di "Attestato di
Certificazione Energetica" redatto in conformità
all'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005.
Pertanto,
in applicazione delle norme sopra indicate, è fatto
obbligo acquisire:
·
- prima del rilascio del Permesso di costruire
o in sede di esame della Denuncia di inizio attività:
relazione tecnica e progetto di qualificazione
energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare oggetto di
costruzione o ristrutturazione;
·
- ad ultimazione dei lavori:
certificazione di conformità a firma del
direttore dei lavori, resa in forma asseverata, delle opere
realizzate rispetto al progetto presentato e alla sua relazione
e/o a sue eventuali varianti, con allegato "Attestato di
qualificazione Energetica" dell'edificio e/o unità immobiliare;
·
- in sede di rilascio del certificato di
agibilità:
Certificazione energetica dell'edificio e/o
dell'unità immobiliare. In mancanza detta certificazione non può
essere rilasciata.
L'obbligo di tale certificazione riguarda
TUTTI GLI EDIFICI REALIZZATI EX NOVO O RISTRUTTURATI IN FORZA DI
TITOLI EDILIZI RILASCIATI DALL'8.10.2005,
indipendentemente dalla presenza o meno degli impianti tecnici
di cui è previsto il calcolo delle prestazioni energetiche.
La
certificazione deve essere prodotta per interventi di:
·
- nuova costruzione;
·
- riqualificazione che interessano almeno il 25%
delle superfici esterne dell'immobile;
·
- ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro edilizio, ovvero demolizione
ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con
superficie utile superiore a mq. 1.000;
·
- ampliamento superiore al 20% del volume
esistente;
Restano
esclusi da tale obbligo gli edifici:
·
- realizzati o ristrutturati in forza di titoli
edilizi richiesti in data antecedente all'8.10.2005 e sui quali
non siano stai eseguiti importanti interventi di
ristrutturazione;
·
- aventi destinazioni d'uso a: box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione di impianti sportivi;
·
- industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze
legate al processo produttivo o utilizzano reflui energetici del
processo medesimo altrimenti non utilizzabili;
·
- isolati con superficie utile totale inferiore a
50 mq.;
·
- ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D.
Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una
alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
Allegati:
-
D.Lgs. n. 192/2005 -
Allegati
-
d.P.R. n. 59/2009
-
D.M. 26/06/2009 -
Allegati |