Differenza
tra referendum confermativo e abrogativo
Referendum
confermativo o costituzionale
Il
referendum confermativo o costituzionale è disciplinato dall'art.138
della Costituzione e rigurda esclusivamente le leggi di revisione
costituzionale o le leggi costituzionali.
Se una legge di modifica costituzionale non è approvata da entrambi i
rami del parlamento con la maggioranza dei due terzi non entra subito in
vigore, ma può essere sottoposta a referendum popolare confermativo entro
3 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La richiesta
può essere fatta da un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati e per la validità del referendum
non è richiesto il quorum.
La legge di modifica entra in vigore se i SI raggiungono la maggioranza,
mentre in caso di vittoria dei NO non entra in vigore.
Referendum
abrogativo
Il
referendum abrogativo è disciplinato dall'art.75 della Costituzione, si
ricorre a questo tipo di referendum per deliberare l'abrogazione parziale
o totale di una legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
Perché il referendum abrogativo sia valido è richiesto il quorum
cioè devono recarsi a votare la maggioranza degli elettori.
La legge viene abrogata se i SI raggiungono la maggioranza, mentre in caso
di vittoria dei NO viene confermata.
Non è ammesso il referendum su leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
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