Sportello Unico per le Imprese

Rimborsi
   Modalità di richiesta ed eventuali deleghe
 
Il contribuente può richiedere al comune (Settore Tributi - Via Emanuele II) il rimborso delle somme versate e non dovute.

L’istanza di rimborso deve essere presentata e sottoscritta personalmente dal contribuente. Nel caso di impossibilità a recarsi personalmente presso gli uffici del settore I.C.I. e nel caso in cui non la si voglia inviare per posta, la domanda può essere inoltrata da una persona espressamente delegata dal contribuente interessato.

 
   Termini scadenza per la richiesta
 

Il contribuente può richiedere al Comune (Settore Tributi – Via Vittorio Emanuele II) il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le somme riconosciute a titolo di rimborso, ad esclusione di quelle riferite all’anno 1993, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di I.C.I.

 
   Modalità per la compensazione
 

Le somme riconosciute a titolo di rimborso, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di acconto e saldo dell’I.C.I.

La compensazione può essere richiesta solo per i rimborsi a partire dall’anno d’imposta 1994, con la conseguenza che quelli riferiti al 1993 vengono liquidati dall’Amministrazione comunale con accredito sul c/c bancario che il contribuente è tenuto a comunicare unitamente ai codici ABI e CAB al seguente numero 0828.7992111.