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Informazioni
telefoniche sui pagamenti:
0828.799211
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Termini scadenza pagamenti |
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Si
ricorda che, ai sensi del comma 166 L.
27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il
pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore
a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti di importo
inferiore o uguale a euro 12,00
di imposta annua.
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta
per l'anno in corso può essere effettuato
scegliendo una delle due seguenti modalità :
ACCONTO: 50
% dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato dal 1 al 16 giugno,
barrando la casella "acconto".
SALDO: 50 % dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre,
barrando la casella "saldo".
COLORO
CHE INTENDONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE, LO
POSSONO FARE SOLO ENTRO IL 16 GIUGNO. IN TAL CASO OCCORRE
BARRARE AMBEDUE LE CASELLE ACCONTO E SALDO.
-
con bollettino postale
appositamente predisposto e compilato in ogni
sua parte; il versamento deve essere effettuato
sul c/c n. 35149038 intestato a
Comune di Oliveto Citra - Servizio
Riscossioni ICI;
- con il Modello F24; si
avverte che, usando tale modalità di pagamento,
è possibile effettuare la compensazione con
crediti di imposta esclusivamente relativi a
tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti
di natura previdenziale/assistenziale (Inps,
Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun
modo la compensazione utilizzando crediti ICI.
La colonna presente nella sezione ICI del
modello F24 relativa a "importi a credito
compensati" non deve quindi mai essere
utilizzata a tale scopo.
- quest’anno è possibile pagare l’ICI dovuta
utilizzando il credito risultante dalla
dichiarazione dei redditi modello 730/2007. Il
contribuente può esercitare tale facoltà
compilando il quadro I del 730/2007 e compilando
e presentando alla banca o all’ufficio postale
il modello di pagamento F24, dal quale risulti
la compensazione del credito, anche se il saldo
finale dovesse essere uguale a zero.
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Modalità
di calcolo base imponibile/imposta fabbricati |
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FABBRICATI
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CALCOLO
DEL VALORE IMPONIBILE
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Fabbricati
in corso di costruzione
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Valore
di mercato della sola area edificabile.
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Fabbricati
di categoria "D" interamente posseduti da
imprese e non iscritti in catasto.
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Costo storico al
lordo degli
ammortamenti x i
coefficienti di
rivalutazione =
Valore
imponibile. I
coefficienti di
rivalutazione
sono determinati
annualmente con
apposito decreto
ministeriale. I
coefficienti di
rivalutazione
per il 2007,
sono stati
determinati con
Decreto del
ministero delle
Finanze
09/03/2007 (G.U.
n. 63 del
16/03/2007), e
sono i seguenti:
-
2007=1,02
-
2006=1,05
-
2005=1,08
-
2004=1,14
-
2003=1,18
-
2002=1,22
-
2001=1,25
-
2000=1,29
-
1999=1,31
-
1998=1,33
-
1997=1,37
-
1996=1,41
-
1995=1,45
-
1994=1,50
-
1993=1,53
-
1992=1,54
-
1991=1,57
-
1990=1,65
-
1989=1,72
-
1988=1,80
-
1987=1,95
-
1986=2,10
-
1985=2,25
-
1984=2,40
-
1983=2,55
-
1982 e anni
precedenti=2,70
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Fabbricati
diversi dai precedenti con rendita catastale già
attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora
censiti.
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Il
valore imponibile si determina rivalutando la rendita
effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i
seguenti coefficienti:
- 100
per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
- 50
per i fabbricati A/10 e D
- 34
per i fabbricati C/1.
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Fabbricati
di interesse storico ed artistico.
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Per i
fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,
che ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n. 1089, il
valore è determinato in base alle disposizioni
dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Si deve pertanto assumere la rendita determinata
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo -
aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è situato il fabbricato.
Per i
fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa
d'estimo, più bassa fra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria in cui si trova
l'immobile, si moltiplica per il numero dei vani
catastali.
Nel caso di fabbricati censiti nelle categorie C o D si
trasformano i metri quadrati totali in vani,
considerando un vano medio di mq. 18. (Circ. Min. Fin.
n. 7/1106 del 1993)
Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini
ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il
fabbricato catastalmente è classificato nella categoria
A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il
suddetto sistema di determinazione della rendita, il
fabbricato è stato di fatto assimilato ad una
abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati
classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita
catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è
determinato sulla base dei costi contabilizzati.
CALCOLO DELL'IMPOSTA
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA COSI':
IL
VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUOTA E SI
DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE
(ANCHE CON PERTINENZE) SI DEVE ANCORA SOTTRARRE LA
DETRAZIONE DI Euro 120,00.
L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA
QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL'IMMOBILE; NEL CALCOLO
DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI
ALMENO A 15 GIORNI.
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Fabbricati
esenti
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Sono
esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art.
7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 4
del regolamento
comunale.
L’esenzione
spetta per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni descritte negli articoli
sopraddetti.
Art. 7
D. Lgs. n. 504/1992
- gli
immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art.
41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
- gli
immobili di cui il comune è proprietario, ovvero
titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di
abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la
loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo territorio.
- i
fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
- i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all’art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
- i
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purchè compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
- i
fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense;
- i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia,
- i
fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati
alle attività assistenziali di cui alla legge n.
104/1992, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
- i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 984/1977;
- gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive.
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Modalità
di calcolo base imponibile/imposta terreni |
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TERRENI
|
CALCOLO
DEL VALORE IMPONIBILE
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Aree
fabbricabili
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Valore
di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a
quella di acquisto se successiva.
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| Terreni
agricoli |
Esenti |
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Aliquota
ordinaria/ridotta e detrazione |
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REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
6 per mille
UNITA'
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 4,50 per mille.
Detrazione: 129,11 euro.
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (fasce
sociali) 4,50 per mille. Detrazione: 154,94 euro.
Informazioni
telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni
0828.799211
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|
Altre
aliquote |
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|
CASISTICA
DEGLI IMMOBILI
|
ALIQUOTA
(per
mille)
|
DETRAZIONE
(in
euro)
|
|
Regime
ordinario dell’imposta
|
6
|
-----
|
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Unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenze inservienti dell'abitazione.
|
4,50
|
129,11
|
|
Unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenze inservienti dell'abitazione occupata da
cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una
pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo
familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili.
|
4,50 |
154,94 |
|
Unità
immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a
parenti in linea retta.
|
4,50 |
129,11 |
|
Unità
immobiliare inagibile, inabitabile e di fatto non
utilizzata
|
IMPOSTA
RIDOTTA DEL 50%
|
|
|
Ogni
contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire
della detrazione pari a € 129,11 solo una volta.
|
|
Modalità
applicazione ravvedimento operoso |
| |
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla
scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore
rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione
del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui
bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve
versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6%
e interessi dello 0,007% giornaliero.
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|
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|
Sanzioni |
|
|
|
VIOLAZIONI
|
RELATIVE
SANZIONI
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Omesso
versamento, versamento insufficiente, versamento tardivo
|
30 %
dell'importo non versato o tardivamente versato
|
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Denuncia
tardiva. Ritardo non superiore a 30 giorni.
|
100
% del tributo dovuto minimo 51,65 euro
|
|
Denuncia
tardiva. Ritardo superiore a 30 giorni ma entro il 31
dicembre
|
Non
inferiore al 100 % del triplo dovuto minimo 51,65 euro
|
|
Omessa
denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) adempimento
precedente regolare
|
Non
inferiore al 100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro
|
| Omessa
denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) primo anno di
obbligo o mancato adempimento precedente |
200
% del tributo dovuto, minimo 51,65 euro |
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Infedele
dichiarazione
|
Non
inferiore al 75 % della maggiore imposta dovuta
|
|
Irregolarità'
di carattere formale (codice fiscale o partita iva
assente)
non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate
nella dichiarazione
|
Sanzione
amministrativa di € 51,65
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| Compilazione
infedele documentazione |
Non
inferiore a 154,94 euro |
| Mancata
trasmissione documentazione |
Non
inferiore a 232,40 euro |
| Incompletezza
documentazione versamento |
Non
inferiore a 206,58 euro |
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