Sportello Unico per le Imprese
Informazioni telefoniche sui pagamenti: 0828.799211 
   Termini scadenza pagamenti
 
Si ricorda che, ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

ACCONTO: 50 % dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato dal 1 al 16 giugno, barrando la casella "acconto".
SALDO: 50 % dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre, barrando la casella "saldo".

COLORO CHE INTENDONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE, LO POSSONO FARE SOLO ENTRO IL 16 GIUGNO. IN TAL CASO OCCORRE BARRARE AMBEDUE LE CASELLE ACCONTO E SALDO.

Come pagare?

- con bollettino postale appositamente predisposto e compilato in ogni sua parte; il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 35149038 intestato a Comune di Oliveto Citra - Servizio Riscossioni ICI;

- con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.

- quest’anno è possibile pagare l’ICI dovuta utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2007. Il contribuente può esercitare tale facoltà compilando il quadro I del 730/2007 e compilando e presentando alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24, dal quale risulti la compensazione del credito, anche se il saldo finale dovesse essere uguale a zero.


 
   Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
 

FABBRICATI

CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Fabbricati in corso di costruzione

Valore di mercato della sola area edificabile.

Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto.

Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti di rivalutazione per il 2007, sono stati determinati con Decreto del ministero delle Finanze 09/03/2007 (G.U. n. 63 del 16/03/2007), e sono i seguenti:
 
  • 2007=1,02
  • 2006=1,05
  • 2005=1,08
  • 2004=1,14
  • 2003=1,18
  • 2002=1,22
  • 2001=1,25
  • 2000=1,29
  • 1999=1,31
  • 1998=1,33
  • 1997=1,37
  • 1996=1,41
  • 1995=1,45
  • 1994=1,50
  • 1993=1,53
  • 1992=1,54
  • 1991=1,57
  • 1990=1,65
  • 1989=1,72
  • 1988=1,80
  • 1987=1,95
  • 1986=2,10
  • 1985=2,25
  • 1984=2,40
  • 1983=2,55
  • 1982 e anni precedenti=2,70

Fabbricati diversi dai precedenti con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti.

Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:

  • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
  • 50 per i fabbricati A/10 e D
  • 34 per i fabbricati C/1.

Fabbricati di interesse storico ed artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.


Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo, più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile, si moltiplica per il numero dei vani catastali.
Nel caso di fabbricati censiti nelle categorie C o D si trasformano i metri quadrati totali in vani, considerando un vano medio di mq. 18. (Circ. Min. Fin. n. 7/1106 del 1993)

Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il suddetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato di fatto assimilato ad una abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è determinato sulla base dei costi contabilizzati.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA COSI':

IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (ANCHE CON PERTINENZE) SI DEVE ANCORA SOTTRARRE LA DETRAZIONE DI Euro 120,00.
L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL'IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.

Fabbricati esenti

Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 4 del regolamento comunale.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.

Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992

  1. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
  3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  6. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  7. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
  8. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  9. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977;
  10. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

 
   Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni
 

TERRENI

CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Aree fabbricabili

Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.

Terreni agricoli Esenti

   Aliquota ordinaria/ridotta e detrazione
 


REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 6 per mille

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE  4,50 per mille. Detrazione: 129,11 euro.

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE  (fasce sociali)  4,50 per mille. Detrazione: 154,94 euro.

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni
0828.799211


 
    Altre aliquote

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA (per mille)

DETRAZIONE (in euro)

Regime ordinario dell’imposta

6

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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze inservienti dell'abitazione.

4,50

129,11

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze inservienti dell'abitazione occupata da cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili.

4,50 154,94

Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta.

4,50 129,11

Unità immobiliare inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzata

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 


Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a € 129,11 solo una volta.

   Modalità applicazione ravvedimento operoso
 


Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornalie
ro.


    Sanzioni

 

VIOLAZIONI

RELATIVE SANZIONI

Omesso versamento, versamento insufficiente, versamento tardivo

30 % dell'importo non versato o tardivamente versato

Denuncia tardiva. Ritardo non superiore a 30 giorni.

100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro

Denuncia tardiva. Ritardo superiore a 30 giorni ma entro il 31 dicembre

Non inferiore al 100 % del triplo dovuto minimo 51,65 euro

Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) adempimento precedente regolare

Non inferiore al 100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro

Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) primo anno di obbligo o mancato adempimento precedente  200 % del tributo dovuto, minimo 51,65 euro

Infedele dichiarazione

Non inferiore al 75 % della maggiore imposta dovuta

Irregolarità' di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente)
non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione

Sanzione amministrativa di € 51,65

Compilazione infedele documentazione Non inferiore a 154,94 euro
Mancata trasmissione documentazione Non inferiore a 232,40 euro
Incompletezza documentazione versamento Non inferiore a 206,58 euro