Sportello Unico per le Imprese
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ACCONTO:
50 % dell'importo dovuto.

Il versamento deve essere effettuato dal 1° al 1 luglio, barrando la casella "acconto".
SALDO: 50 % dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato entro il 20 dicembre, barrando la casella "saldo".

COLORO CHE INTENDONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE, LO POSSONO FARE SOLO ENTRO IL 1 LUGLIO. IN TAL CASO OCCORRE BARRARE AMBEDUE LE CASELLE ACCONTO E SALDO.

I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - C.C.P. 35149038 INTESTATO AL COMUNE DI OLIVETO CITRA.


 
   Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
 

FABBRICATI

CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Fabbricati in corso di costruzione

Valore di mercato della sola area edificabile.

Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto.

Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.
I coefficienti di rivalutazione per il 2002, sono stati determinati con Decreto del ministero delle Finanze del 27/02/2002 (G.U. n. 56 del 07/03/2002), e sono i seguenti:

2002=1,02 2001=1,05 2000=1,08 1999=1,10
1998=1,12
1997=1,15 1996=1,18 1995=1,22 1994=1,26
1993=1,28

1992=1,29 1991=1,32 1990=1,38 1989=1,45

1988=1,51 1987=1,63 1986=1,76 1985=1,89

1984=2,01 1983=2,14 1982=2,26 preced. al 1982=2,26

Fabbricati diversi dai precedenti con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti.

Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:

  • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
  • 50 per i fabbricati A/10 e D
  • 34 per i fabbricati C/1.

Fabbricati di interesse storico ed artistico.

Il valore imponibile si determina applicando il coefficiente 100 alla rendita catastale corrispondente a quella più bassa prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato anche se l'immobile non è ad uso abitazione. (es. A/10, C/1).

Rientrano in questa classificazione gli immobili sottoposti a tutela ai sensi della Legge n. 1089/1939, per i quali qualsiasi intervento che lo interessi deve essere sottoposto all’esame preventivo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’AMMONTARE DELL’IMPOSTA SI DETERMINA COSI’:

IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L’ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (ANCHE CON UNA PERTINENZA) SI DEVE ANCORA SOTTRARRE LA DETRAZIONE DI EURO 129,11.

L’IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL’IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.

Fabbricati esenti

Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 4 del regolamento comunale.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.

Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992

  1. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
  3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  6. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  7. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
  8. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  9. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977;
  10. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

 
   Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni
 

TERRENI

CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Aree fabbricabili

Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.

Terreni agricoli Esenti

   Aliquota ordinaria/ridotta e detrazione
 


REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 6 per mille

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE  4,50 per mille. Detrazione: 129,11 euro.

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE  (fasce sociali)  4,50 per mille. Detrazione: 154,94 euro.

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni
0828.799211


 
    Altre aliquote

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA (per mille)

DETRAZIONE (in euro)

Regime ordinario dell’imposta

6

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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze inservienti dell'abitazione.

4,50

129,11

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze inservienti dell'abitazione occupata da cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili.

4,50 154,94

Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta.

4,50 129,11

Unità immobiliare inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzata

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 


Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a € 129,11 solo una volta.

   Modalità applicazione ravvedimento operoso
 


Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornalie
ro.


    Sanzioni

 

VIOLAZIONI

RELATIVE SANZIONI

Omesso versamento, versamento insufficiente, versamento tardivo

30 % dell'importo non versato o tardivamente versato

Denuncia tardiva. Ritardo non superiore a 30 giorni.

100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro

Denuncia tardiva. Ritardo superiore a 30 giorni ma entro il 31 dicembre

Non inferiore al 100 % del triplo dovuto minimo 51,65 euro

Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) adempimento precedente regolare

Non inferiore al 100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro

Omessa denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) primo anno di obbligo o mancato adempimento precedente  200 % del tributo dovuto, minimo 51,65 euro

Infedele dichiarazione

Non inferiore al 75 % della maggiore imposta dovuta

Irregolarità' di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente)
non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione

Sanzione amministrativa di € 51,65

Compilazione infedele documentazione Non inferiore a 154,94 euro
Mancata trasmissione documentazione Non inferiore a 232,40 euro
Incompletezza documentazione versamento Non inferiore a 206,58 euro