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Informazioni
telefoniche sui pagamenti:
0828.799211
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Termini scadenza pagamenti |
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ACCONTO: 50
% dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato dal 1° al 1 luglio,
barrando la casella "acconto".
SALDO: 50 % dell'importo dovuto.
Il versamento deve essere effettuato entro il 20 dicembre,
barrando la casella "saldo".
COLORO
CHE INTENDONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE, LO
POSSONO FARE SOLO ENTRO IL 1 LUGLIO. IN TAL CASO OCCORRE
BARRARE AMBEDUE LE CASELLE ACCONTO E SALDO.
I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE - C.C.P. 35149038 INTESTATO AL COMUNE DI OLIVETO CITRA.
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Modalità
di calcolo base imponibile/imposta fabbricati |
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FABBRICATI
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CALCOLO
DEL VALORE IMPONIBILE
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Fabbricati
in corso di costruzione
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Valore
di mercato della sola area edificabile.
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Fabbricati
di categoria "D" interamente posseduti da
imprese e non iscritti in catasto.
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Costo
storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di
rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di
rivalutazione sono determinati annualmente con apposito
decreto ministeriale.
I coefficienti di rivalutazione per il 2002, sono stati
determinati con Decreto del ministero delle Finanze del
27/02/2002 (G.U. n. 56 del 07/03/2002), e sono i
seguenti:
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2002=1,02
2001=1,05 2000=1,08 1999=1,10
1998=1,12
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1997=1,15
1996=1,18 1995=1,22 1994=1,26
1993=1,28
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1992=1,29
1991=1,32 1990=1,38 1989=1,45
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1988=1,51
1987=1,63 1986=1,76 1985=1,89
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1984=2,01
1983=2,14 1982=2,26 preced. al 1982=2,26
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Fabbricati
diversi dai precedenti con rendita catastale già
attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora
censiti.
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Il
valore imponibile si determina rivalutando la rendita
effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i
seguenti coefficienti:
- 100
per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
- 50
per i fabbricati A/10 e D
- 34
per i fabbricati C/1.
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Fabbricati
di interesse storico ed artistico.
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Il
valore imponibile si determina applicando il
coefficiente 100 alla rendita catastale corrispondente a
quella più bassa prevista per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è ubicato il fabbricato anche se
l'immobile non è ad uso abitazione. (es. A/10, C/1).
Rientrano
in questa classificazione gli immobili sottoposti a
tutela ai sensi della Legge n. 1089/1939, per i quali
qualsiasi intervento che lo interessi deve essere
sottoposto all’esame preventivo della Soprintendenza
per i beni ambientali e architettonici.
CALCOLO
DELL’IMPOSTA
L’AMMONTARE
DELL’IMPOSTA SI DETERMINA COSI’:
IL
VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L’ALIQUOTA E SI
DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE
(ANCHE CON UNA PERTINENZA) SI DEVE ANCORA SOTTRARRE LA
DETRAZIONE DI EURO 129,11.
L’IMPOSTA
DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI
MESI DI POSSESSO DELL’IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI,
SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A
15 GIORNI.
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Fabbricati
esenti
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Sono
esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art.
7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 4
del regolamento
comunale.
L’esenzione
spetta per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni descritte negli articoli
sopraddetti.
Art. 7
D. Lgs. n. 504/1992
- gli
immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art.
41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
- gli
immobili di cui il comune è proprietario, ovvero
titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di
abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la
loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo territorio.
- i
fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
- i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all’art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
- i
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purchè compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
- i
fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense;
- i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia,
- i
fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati
alle attività assistenziali di cui alla legge n.
104/1992, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
- i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 984/1977;
- gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive.
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Modalità
di calcolo base imponibile/imposta terreni |
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TERRENI
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CALCOLO
DEL VALORE IMPONIBILE
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Aree
fabbricabili
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Valore
di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a
quella di acquisto se successiva.
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| Terreni
agricoli |
Esenti |
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Aliquota
ordinaria/ridotta e detrazione |
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REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
6 per mille
UNITA'
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 4,50 per mille.
Detrazione: 129,11 euro.
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
INSERVIENTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (fasce
sociali) 4,50 per mille. Detrazione: 154,94 euro.
Informazioni
telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni
0828.799211
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Altre
aliquote |
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CASISTICA
DEGLI IMMOBILI
|
ALIQUOTA
(per
mille)
|
DETRAZIONE
(in
euro)
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|
Regime
ordinario dell’imposta
|
6
|
-----
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Unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenze inservienti dell'abitazione.
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4,50
|
129,11
|
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Unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenze inservienti dell'abitazione occupata da
cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una
pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo
familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili.
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4,50 |
154,94 |
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Unità
immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a
parenti in linea retta.
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4,50 |
129,11 |
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Unità
immobiliare inagibile, inabitabile e di fatto non
utilizzata
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IMPOSTA
RIDOTTA DEL 50%
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Ogni
contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire
della detrazione pari a € 129,11 solo una volta.
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Modalità
applicazione ravvedimento operoso |
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Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla
scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore
rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione
del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui
bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve
versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6%
e interessi dello 0,007% giornaliero.
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Sanzioni |
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VIOLAZIONI
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RELATIVE
SANZIONI
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Omesso
versamento, versamento insufficiente, versamento tardivo
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30 %
dell'importo non versato o tardivamente versato
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Denuncia
tardiva. Ritardo non superiore a 30 giorni.
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100
% del tributo dovuto minimo 51,65 euro
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Denuncia
tardiva. Ritardo superiore a 30 giorni ma entro il 31
dicembre
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Non
inferiore al 100 % del triplo dovuto minimo 51,65 euro
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Omessa
denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) adempimento
precedente regolare
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Non
inferiore al 100 % del tributo dovuto minimo 51,65 euro
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| Omessa
denuncia (o tardiva oltre il 31 dicembre) primo anno di
obbligo o mancato adempimento precedente |
200
% del tributo dovuto, minimo 51,65 euro |
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Infedele
dichiarazione
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Non
inferiore al 75 % della maggiore imposta dovuta
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Irregolarità'
di carattere formale (codice fiscale o partita iva
assente)
non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate
nella dichiarazione
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Sanzione
amministrativa di € 51,65
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| Compilazione
infedele documentazione |
Non
inferiore a 154,94 euro |
| Mancata
trasmissione documentazione |
Non
inferiore a 232,40 euro |
| Incompletezza
documentazione versamento |
Non
inferiore a 206,58 euro |
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