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Modalità
di richiesta ed eventuali deleghe |
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Il contribuente può richiedere al comune
(Settore Tributi -
Via Emanuele II)
il rimborso delle somme versate e non
dovute.
L’istanza
di rimborso deve essere presentata e sottoscritta personalmente
dal contribuente. Nel caso di impossibilità a recarsi
personalmente presso gli uffici del settore I.C.I. e nel caso in
cui non la si voglia inviare per posta, la domanda può essere
inoltrata da una persona espressamente delegata dal contribuente
interessato. |
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Termini
scadenza per la richiesta |
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Il contribuente può richiedere al
Comune (Settore Tributi – Via Vittorio Emanuele II)
il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di 3 anni
dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
Il
Decreto del Ministro delle Finanze, n. 367 del 24 settembre
1999, ha riaperto, per il solo anno 1993, i termini per la
richiesta di rimborso che deve essere presentata entro il 22
aprile 2000.
Le
somme riconosciute a titolo di rimborso, ad esclusione di
quelle riferite all’anno 1993, su richiesta del contribuente
da comunicare al Comune
entro 60 giorni
dal ricevimento
del provvedimento, possono essere compensate con gli importi
dovuti a titolo di I.C.I.
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Modalità
per la compensazione |
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Le somme riconosciute a titolo di rimborso, su richiesta del
contribuente da comunicare al Comune entro
60 giorni dal ricevimento del provvedimento,
possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di
acconto e saldo dell’I.C.I.
La
compensazione può essere richiesta solo per i rimborsi a
partire dall’anno d’imposta 1994,
con la conseguenza che quelli riferiti al 1993
vengono liquidati dall’Amministrazione comunale con accredito
sul c/c bancario che il contribuente è tenuto a comunicare
unitamente ai codici ABI e CAB al seguente numero 0828.7992111.
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