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Regolamenti Comunali |

Regolamento
mercato
dell’Antiquariato e dell’Artigianto
Art.
1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell’Antiquariato e dell’Artigianato, istituito con deliberazione consiliare n. ______del ____________, che si tiene in Oliveto Citra il primo sabato di ogni mese.
Art. 2
Tipologia del mercato
1.
Il mercato dell’Antiquariato e dell’Artigianato è una manifestazione di
commercio su area pubblica tematica, specializzata in oggetti di antiquariato,
oggettistica d’arte antica, ed
usata, collezionismo e artigianato provinciale, con esclusione di ogni prodotto
alimentare.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato
quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione
dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la
costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, ad esclusione del
settore denominato “modernariato”.
3. In zone specificamente individuate nell’ambito dell’area disimpegnata è
consentita la vendita di prodotti artigianali ed opere dell’ingegno di
carattere creativo.
Art. 3
Area di svolgimento del mercato
1.
Il mercato si svolge in piazza Europa, come individuata nella planimetria n. 1,
allegata alla deliberazione del consiglio comunale n. ______ del _________.
2. E’ in facoltà dell’amministrazione comunale individuare altre aree per
lo svolgimento del mercato.
3. L’individuazione di cui al comma 2) è preceduta da apposita ordinanza
sindacale con ampia motivazione dell’evento.
Art.
4
Normativa applicabile
1.
L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è
disciplinato dalla Legge 28 marzo 1991 n. 112, dal relativo regolamento di
esecuzione D. M. 4 giugno 1993 n. 248, dal presente regolamento, nonché dalle
altre disposizioni legislative e regolamentari, in quanto applicabili.
2. La partecipazione al mercato è consentita agli operatori su area pubblica
titolari di autorizzazione per le merceologie previste dal presente regolamento,
nonché a produttori di opere dell’ingegno di carattere creativo ed artigiani,
specificamente autorizzati.
3. Gli operatori che utilizzano, per l’esposizione di loro merci, stands
realizzati in gallerie ed altre aree private a destinazione commerciale,
partecipano al mercato, ma non soggiacciono alle norme relative al commercio su
aree pubbliche di cui alla citata Legge 112/1991 e successive modifiche ed
integrazioni; pertanto sono autorizzati all’esercizio dell’attività
commerciale a titolo temporaneo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41,
comma 11, D. M. 4 agosto 1988 n. 375.
Art. 5
Domande di concessione
1.
Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di
Oliveto Citra – Ufficio Commercio, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Ciascuna istanza deve contenere:
a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita
IVA del richiedente;
b) dichiarazione del numero e della tipologia delle autorizzazioni al commercio
su area pubblica di cui il richiedente è titolare, nonché degli eventuali
titoli di priorità di cui al successivo art. 6; da tale obbligo sono esonerati
i produttori delle opere d’ingegno di carattere creativo e gli artigiani;
c) dimensioni del posteggio richiesto;
d) l’esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla tabella
merceologica posseduta ed alla specializzazione merceologica di cui all’art.
2.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell’autorizzazione al commercio su
area pubblica che legittima la partecipazione al mercato, copia del certificato
di iscrizione al registro delle imprese da cui risulti l’anzianità di
iscrizione, presa d’atto prevista dall’art. 126 del TULPS o
autocertificazione delle stesse eseguita a norma di legge.
4. L’integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande
incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 novembre, e
comunque entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.
5. I requisiti richiesti per la partecipazione al mercato e gli eventuali titoli
di priorità, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della
domanda.
6. Le domande di partecipazione al mercato per la vendita di prodotti diversi da
quelli di cui all’art. 2 non saranno accolte.
Art.
6
Graduatorie
1.
Le graduatorie per la concessione dei posteggi saranno redatte, per ciascuna
delle zone merceologiche di cui all’art. 2, sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a) tipologia dell’autorizzazione, dando preferenza ai soggetti titolari
dell’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 4, Legge 112/1991;
b) data di inizio dell’attività specifica di commercio su aree pubbliche,
desumibile dall’anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
Art. 7
Concessione dei posteggi
1.
La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento della conformità
della merce posta in vendita alle specializzazioni merceologiche del mercato.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza di cui all’art. 5, l’ufficio competente
provvede alla formazione di apposite graduatorie, per ciascun settore
merceologico, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del presente
regolamento.
3. La concessione di posteggio, effettuata sulla base di tali graduatorie, ha
durata biennale.
4. I posteggi saranno assegnati esclusivamente nell’ambito del settore
corrispondente alla categoria merceologica trattata.
5. Le graduatorie, recanti anche l’indicazione dei posteggi assegnati, saranno
affisse all’Albo pretorio del Comune.
6. La concessione del posteggio è subordinata al pagamento degli oneri e dei
tributi dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla tassa sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché al rimborso delle somme dovute per
i servizi prestati.
7. Per essere ammessi al posteggio dovranno essere esibite le ricevute dei
pagamenti debitamente effettuati.
Art. 8
Concessione temporanea dei posteggi
1.
I posteggi che risultassero non occupati alle ore 8 del sabato verranno
concessi, di norma, agli operatori su area pubblica eventualmente presenti,
titolari di autorizzazione amministrativa relativa alle merceologie del settore
nel quale risultino disponibili i posteggi, sulla base di un ruolo di spunta,
previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale ruolo è formato sulla base delle presenze maturate dagli espositori non
rientranti nell’ambito della graduatoria generale, dando preferenza ai
soggetti titolari dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
cui all’art. 1 comma 2 lett. c) Legge 112/1991.
3. A parità di condizioni verrà utilizzato il criterio di anzianità di
iscrizione al registro delle imprese.
Art.
9
Posti vacanti
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ufficio competente provvederà a
pubblicare l’elenco e l’ubicazione dei posti vacanti o resisi comunque
disponibili nell’ambito del mercato.
2. Gli interessati alla concessione potranno presentare domanda entro 60 giorni
dalla pubblicazione degli elenchi con le modalità di cui all’art. 5.
3. La pubblicazione delle graduatorie e l’assegnazione dei posteggi sono
effettuate secondo il procedimento di cui agli artt. 6 e 7.
Art. 10
Orari
1. L’attività di
vendita è consentita soltanto nell’ambito del mercato e negli orari di
svolgimento della medesima, ovvero dalle ore 11,00 alle ore 23 del sabato.
2. L’organizzazione del mercato, per quanto non previsto dal presente
regolamento ed in particolare per le modalità di accesso all’area da parte
degli espositori, è stabilita da apposita ordinanza sindacale.
3. La presenza al mercato si intende maturata solo ove l’espositore sia
presente alle ore 11.00 del sabato.
Art.
11
Esposizione dei titoli autorizzatori
1. E’ fatto obbligo ai concessionari dei posteggi, compresi gli occasionali, ai sensi dell’art. 60, comma 2, D. M. 375/1988, di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita l’apposito cartello che sarà fornito dall’Amministrazione comunale, recante l’indicazione dei dati anagrafici del titolare; gli estremi dell’autorizzazione amministrativa posseduta; gli estremi di iscrizione al REC ed al registro delle imprese, ove occorrano; il numero del posteggio assegnato nonché la categoria merceologica oggetto dell’assegnazione.
Art.
12
Obblighi dei concessionari dei posteggi
1.
La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e
l’occupazione deve rimanere all’interno di detta superficie.
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
3. La concessione del posteggio è personale e lo stesso non può essere ceduto
né diviso con altri commercianti.
4. E’ fatto obbligo all’espositore di lasciare l’area utilizzata libera da
ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti, dallo stesso prodotti.
5. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività
è ad esclusivo carico dell’espositore.
6. I veicoli di trasporto degli espositori dovranno essere parcheggiati nei
luoghi di sosta indicati dal Comune.
7. E’ vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per
l’amplificazione e la diffusione dei suoni.
8. E’ vietato il commercio in forma itinerante all’interno dell’area del
mercato.
Art.
13
Subingresso
1. In caso di cessione d’azienda e relativa autorizzazione amministrativa durante il periodo di validità della graduatoria, il cessionario subentra nella graduatoria al posto del cedente, esclusivamente per le specializzazioni merceologiche compatibili con il presente regolamento.
Art.
14
Commmissione
1. Per promuovere l’immagine del mercato, sia in campo nazionale che internazionale, il Comune si avvale di apposita commissione da costituire con deliberazione consiliare.
Art.
15
Revoca del posteggio
1.
L’assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che
nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti:
a) reiterata infrazione nell’arco dell’anno solare alle norme del presente
regolamento;
b) mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita alle tipologie
merceologiche previste dall’art. 2 del presente regolamento;
c) mancato pagamento degli oneri, tributi e canoni dovuti;
d) subconcessione a terzi del posteggio assegnato.
Art.
16
Decadenza
1. Nel caso di assenza ad almeno quattro giornate nel corso di un anno solare gli espositori saranno dichiarati decaduti.
Art.
17
Sanzioni
1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £ 100.000 a £ 1.000.000, con la procedura di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, per le parti ancora vigenti.