STATUTO
ART.1
Su iniziativa del Comune di Oliveto Citra (delibera n.55 del 30.06.l995)
è costituita la Fondazione "PROF. MICHELE CLEMENTE" con sede in Oliveto
Citra presso la Casa Comunale.
ART.2
La Fondazione non ha fine di lucro.
La Fondazione ha lo scopo di
sostenere, promuovere e salvaguardare l'Ospedale " S. FRANCESCO
D'ASSISI" di Oliveto Citra. La realizzazione di questo scopo sarà
perseguita attraverso iniziative diversificate, ma sinergicamente
integrate.
Esse si articoleranno come
segue:
a) raccolta di fondi attraverso contributi di solidarietà spontanea da
parte di quanti interessati allo scopo;
b) raccolta di finanziamenti richiesti o spontaneamente deliberati
presso Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri;
c) raccolta di fondi attraverso 1' amministrazione di beni immobili
derivanti da donazioni da parte di terzi e/o da acquisti operati dalla
Fondazione stessa, od il loro utilizzo come supporto funzionale delle
attività in corso;
d) raccolta di fondi attraverso forme di autofinanziamento basate sul1a
prestazione di servizi specializzati e qualificati, richiesti da
Istituzione e/o Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, o da
singoli privati cittadini. Tali servizi saranno espletati
prevalentemente in campo di cultura e informazione sanitaria ( es.
indagini epidemiologiche su popolazioni di afflusso o su popolazioni con
particolari caratteristiche territoriali o ambientali ), ma investiranno
anche l'assistenza, in caso di necessita' , di particolari popolazioni
di pazienti ( es. disabili con peculiari handicap e/o manifestazioni
cliniche);
e) concessione di borse di studio a medici o paramedici che, con idonee
caratteristiche tecnico - culturali, vogliano prestare la propria opera
presso le Divisioni od i servizi dell'Ospedale "S. Francesco D'Assisi"
di Oliveto Citra, sia apportando il contributo delle loro specifiche
conoscenze, sia aggiornandosi in una o più discipline presenti ed
esercitate nell'Ospedale;
f) contribuire all'acquisizione, secondo procedure e modalità
consentite, di apparecchiature medicali necessarie allo svolgimento di
determinate prestazioni, al fine di dotare 1'Ospedale di attrezzature
d'avanguardia;
g) promozione e tutela dell'Ospedale " S. Francesco d'Assisi " di
Oliveto Citra, informando gli utenti in modo dettagliato sulla varietà e
sulla qualità delle prestazioni erogate presso 1'Ospedale, mediante i
mezzi di comunicazione ritenuti più idonei relativamente al contesto
target-prestazione (es.: depliants, stampa, radio, televisione, vie
telematiche, etc.), nonche' denunciando eventuali situazioni lesive alla
dignità e alla immagine dell'Ospedale;
h) creazione, anche con il contributo di Istituzioni ed Enti, pubblici e
privati, nazionali ed esteri, nonchè di privati cittadini, di una
biblioteca medico - scientifica fornita delle principali riviste
internazionali, per facilitare al personale interessato 1' accesso ad
una qualificata fonte di aggiornamento che investa maggiormente le
discipline esercitate presso l'Ospedale;
i) organizzazione di convegni medico - scientifici su temi sia di
interesse generale che di interesse specialistico, focalizzati
maggiormente sul contesto prestazioni - territorio, ma anche estesi ad
argomenti di piu' diffuso interesse, per facilitare l'aggiornamento sia
dei medici dipendenti dell'Ospedale, sia dei medici presenti sul
territorio a vario titolo;
l) organizzazione di corsi di aggiornamento medico - scientifico, sia
mono che pluritematici, con personale docente qualificato;
m) contribuire in varia misura alla copertura, parziale o totale, delle
spese per convegni o corsi tenuti anche in sedi al di fuori del
territorio, sia in Italia che all'estero, per l'aggiornamento
professionale dei medici e/o paramedici dell'Ospedale;
n) denunciare alla pubblica opinione e all'Autorità'costituita,
attraverso i mezzi consentiti, atti, delibere, provvedimenti ed
inadempienze da parte degli organi preposti, che possano, con o senza
dolo, penalizzare la dignità' e la capacita' operativa dell'Ospedale "S.
Francesco D'Assisi".
ART. 3
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione il patrimonio
viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nello atto
costitutivo.
Il patrimonio e' costituito: a)
dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori; b) dai
beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi
titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici ,
privati e da persone fisiche interessati al suo scopo, sempre che i
beni, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente
destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini
previsti dai fondatori.
ART. 4
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti
entrate: a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; b)
di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati
all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati
all'incremento del patrimonio.
ART. 5
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Segretario generale;
f) il Collegio dei Consiglieri Scientifici;
g) il Collegio dei revisori dei conti;
h) il Comitato d'Onore.
ART. 6
Il Presidente e' il Sindaco pro-tempore del Comune di Oliveto Citra.
Egli ha la legale
rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria
amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare
procuratori, determinandone le funzioni.
Il Presidente convoca e
presiede il CdA, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Consiglieri
scientifici.
Il Presidente, coadiuvato dal
segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA, del
Comitato esecutivo e del Collegio dei Consiglieri scientifici, e
provvede ai rapporti con le Autorità' e le Pubbliche Amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e
quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano
deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si
renda necessario; adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno,
sottoponendolo a ratifica del CdA.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di
amministrazione più' anziano di età.
ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione e' formato dai Sindaci del comprensorio
o da loro delegati che intervengano all'atto costitutivo della
Fondazione o ne facciano esplicita richiesta dopo la costituzione; dal
Presidente della Comunità' Montana Alto e Medio Sele; dal Presidente
della Comunita' montana del Tanagro; da cinque membri eletti in seno
all'Assemblea; dal Direttore generale dell'ASL SA/2 o da un suo
delegato; dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario
dell'Ospedale "S. Francesco d'Assisi" o da loro delegati; da un
rappresentante del Tribunale per i Diritti dell'Ammalato; dai
rappresentanti di altri Enti pubblici.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
La carica di Consigliere di
Amministrazione e' gratuita.
ART. 8
Al CdA spetta:
a) di nominare il Collegio dei revisori dei conti;
b) di procedere alla nomina del Segretario generale;
c) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del
Presidente;
d) di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo, ed
entro il mese di giugno il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo
viene allegato il programma di lavoro. L'esercizio finanziario decorre
dal 01.01 al 31.12 di ogni anno;
e) di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché
la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse
iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
f) di approvare eventuali regolamenti interni.
ART. 9
Il CdA, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si
riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o
su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Nell'avviso di
comunicazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e seconda
convocazione.
La seconda convocazione non può
essere fissata nello stesso giorno della prima. La prima e' valida se e'
presente la meta' più uno dei consiglieri. La seconda qualunque sia il
numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni devono essere prese a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
ART. 10
L'Assemblea dei Soci e' costituita dai sostenitori della Fondazione, di
cui all'art. 3.
Sostenitore della fondazione e'
chi versa per almeno un triennio la quota minima stabilita dal CdA, e
chi versa anche una sola volta un elargizione straordinaria il cui
ammontare e' stabilito dal CdA.
L'Assemblea dei Soci e'
convocata dal Presidente della Fondazione e provvede ad eleggere i
rappresentanti dei soci stessi in seno al CdA.
I soci che non partecipano al
CdA come rappresentanti eletti dall'Assemblea, vi possono partecipare
con voto consultivo.
ART. 11
Il Comitato Esecutivo e' presieduto dal Presidente della Fondazione. E'
composto da tre membri eletti dal CdA tra i propri componenti, e da tre
membri e]etti dal Collegio dei Consiglieri scientifici tra i propri
componenti.
Il Comitato Esecutivo esplica
le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal CdA.
Nei casi di urgenza, adotta i
provvedimenti di competenza del CdA stesso, al quale tali provvedimenti
devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in
cui i provvedimenti sono stati adottati. Le adunanze del Comitato
Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene
opportuno, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni vengono
assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
ART. 12
Il Segretario generale e' nominato dal CdA.Egli collabora con il
Presidente: a) alla preparazione dei programmi di attivita' della
Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonche' al
successivo controllo dei risultati; b) all'attuazione delle
deliberazioni del CdA ed alla predisposizione degli schemi del bilancio
preventivo e del Conto consuntivo.
Egli cura la gestione dei
programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon
andamento dell'amministrazione. Inoltre, partecipa alle sedute degli
organi della Fondazione con voto consultivo Infine, funge da segretario
del CdA
ART. 13
Il Collegio dei Consiglieri scientifici è presieduto dal Presidente
della Fondazione. E' composto dai primari dei reparti di cui l'Ospedale
"S. Francesco d'Assisi" si compone, e da due rappresentanti della
Medicina di base.
Esso si riunisce almeno una
volta l'anno, e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della
Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà dei
componenti del Collegio stesso.
Il Collegio:
a) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
b) esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal
Comitato Esecutivo;
c) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole
iniziative attuate dalla Fondazione.
ART. 14
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati
dal CdA.
Esso provvede al riscontro
della gestione finanziaria; accerta le regolare tenuta delle scritture
contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I
revisori dei conti possono assistere alle riunioni del CdA.
I revisori dei conti durano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati.
ART. 15
Presso la Fondazione e' ist1tuito un Comitato d'Onore, nel quale vengono
iscritti, previa deliberazione del CdA, i primari collocati a riposo. I
membri del Comitato d'Onore possono intervenire alle riunioni degli
organi della Fondazione con voto consultivo.
ART. 16
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Qualora lo scopo
della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio
divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di
estinzione previste dall'art. 27 c.c., o quelle di scioglimento previste
dall'art. 28 primo comma c.c., la Fondazione si estingue.
In caso di estinzione, tutti i
beni della Fondazione saranno devoluti ad Enti che perseguono fini
analoghi.
ART. 17
Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in
sede di atto costitutivo.
ART. 18
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di legge.