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Statistiche

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FONDAZIONE MICHELE CLEMENTE

STATUTO

ART.1
Su iniziativa del Comune di Oliveto Citra (delibera n.55 del 30.06.l995) è costituita la Fondazione "PROF. MICHELE CLEMENTE" con sede in Oliveto Citra presso la Casa Comunale.

ART.2
La Fondazione non ha fine di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e salvaguardare l'Ospedale " S. FRANCESCO D'ASSISI" di Oliveto Citra. La realizzazione di questo scopo sarà perseguita attraverso iniziative diversificate, ma sinergicamente integrate.

Esse si articoleranno come segue:
a) raccolta di fondi attraverso contributi di solidarietà spontanea da parte di quanti interessati allo scopo;
b) raccolta di finanziamenti richiesti o spontaneamente deliberati presso Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri;
c) raccolta di fondi attraverso 1' amministrazione di beni immobili derivanti da donazioni da parte di terzi e/o da acquisti operati dalla Fondazione stessa, od il loro utilizzo come supporto funzionale delle attività in corso;
d) raccolta di fondi attraverso forme di autofinanziamento basate sul1a prestazione di servizi specializzati e qualificati, richiesti da Istituzione e/o Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, o da singoli privati cittadini. Tali servizi saranno espletati prevalentemente in campo di cultura e informazione sanitaria ( es. indagini epidemiologiche su popolazioni di afflusso o su popolazioni con particolari caratteristiche territoriali o ambientali ), ma investiranno anche l'assistenza, in caso di necessita' , di particolari popolazioni di pazienti ( es. disabili con peculiari handicap e/o manifestazioni cliniche);
e) concessione di borse di studio a medici o paramedici che, con idonee caratteristiche tecnico - culturali, vogliano prestare la propria opera presso le Divisioni od i servizi dell'Ospedale "S. Francesco D'Assisi" di Oliveto Citra, sia apportando il contributo delle loro specifiche conoscenze, sia aggiornandosi in una o più discipline presenti ed esercitate nell'Ospedale;
f) contribuire all'acquisizione, secondo procedure e modalità consentite, di apparecchiature medicali necessarie allo svolgimento di determinate prestazioni, al fine di dotare 1'Ospedale di attrezzature d'avanguardia;
g) promozione e tutela dell'Ospedale " S. Francesco d'Assisi " di Oliveto Citra, informando gli utenti in modo dettagliato sulla varietà e sulla qualità delle prestazioni erogate presso 1'Ospedale, mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei relativamente al contesto target-prestazione (es.: depliants, stampa, radio, televisione, vie telematiche, etc.), nonche' denunciando eventuali situazioni lesive alla dignità e alla immagine dell'Ospedale;
h) creazione, anche con il contributo di Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè di privati cittadini, di una biblioteca medico - scientifica fornita delle principali riviste internazionali, per facilitare al personale interessato 1' accesso ad una qualificata fonte di aggiornamento che investa maggiormente le discipline esercitate presso l'Ospedale;
i) organizzazione di convegni medico - scientifici su temi sia di interesse generale che di interesse specialistico, focalizzati maggiormente sul contesto prestazioni - territorio, ma anche estesi ad argomenti di piu' diffuso interesse, per facilitare l'aggiornamento sia dei medici dipendenti dell'Ospedale, sia dei medici presenti sul territorio a vario titolo;
l) organizzazione di corsi di aggiornamento medico - scientifico, sia mono che pluritematici, con personale docente qualificato;
m) contribuire in varia misura alla copertura, parziale o totale, delle spese per convegni o corsi tenuti anche in sedi al di fuori del territorio, sia in Italia che all'estero, per l'aggiornamento professionale dei medici e/o paramedici dell'Ospedale;
n) denunciare alla pubblica opinione e all'Autorità'costituita, attraverso i mezzi consentiti, atti, delibere, provvedimenti ed inadempienze da parte degli organi preposti, che possano, con o senza dolo, penalizzare la dignità' e la capacita' operativa dell'Ospedale "S. Francesco D'Assisi".

ART. 3
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nello atto costitutivo.

Il patrimonio e' costituito: a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori; b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici , privati e da persone fisiche interessati al suo scopo, sempre che i beni, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

ART. 4
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; b) di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 5
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Segretario generale;
f) il Collegio dei Consiglieri Scientifici;
g) il Collegio dei revisori dei conti;
h) il Comitato d'Onore.

ART. 6
Il Presidente e' il Sindaco pro-tempore del Comune di Oliveto Citra.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le funzioni.

Il Presidente convoca e presiede il CdA, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Consiglieri scientifici.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA, del Comitato esecutivo e del Collegio dei Consiglieri scientifici, e provvede ai rapporti con le Autorità' e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del CdA.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di amministrazione più' anziano di età.

ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione e' formato dai Sindaci del comprensorio o da loro delegati che intervengano all'atto costitutivo della Fondazione o ne facciano esplicita richiesta dopo la costituzione; dal Presidente della Comunità' Montana Alto e Medio Sele; dal Presidente della Comunita' montana del Tanagro; da cinque membri eletti in seno all'Assemblea; dal Direttore generale dell'ASL SA/2 o da un suo delegato; dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario dell'Ospedale "S. Francesco d'Assisi" o da loro delegati; da un rappresentante del Tribunale per i Diritti dell'Ammalato; dai rappresentanti di altri Enti pubblici.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La carica di Consigliere di Amministrazione e' gratuita.

ART. 8
Al CdA spetta:
a) di nominare il Collegio dei revisori dei conti;
b) di procedere alla nomina del Segretario generale;
c) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
d) di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo, ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro. L'esercizio finanziario decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno;
e) di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
f) di approvare eventuali regolamenti interni.

ART. 9
Il CdA, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Nell'avviso di comunicazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima. La prima e' valida se e' presente la meta' più uno dei consiglieri. La seconda qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10
L'Assemblea dei Soci e' costituita dai sostenitori della Fondazione, di cui all'art. 3.

Sostenitore della fondazione e' chi versa per almeno un triennio la quota minima stabilita dal CdA, e chi versa anche una sola volta un elargizione straordinaria il cui ammontare e' stabilito dal CdA.

L'Assemblea dei Soci e' convocata dal Presidente della Fondazione e provvede ad eleggere i rappresentanti dei soci stessi in seno al CdA.

I soci che non partecipano al CdA come rappresentanti eletti dall'Assemblea, vi possono partecipare con voto consultivo.

ART. 11
Il Comitato Esecutivo e' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' composto da tre membri eletti dal CdA tra i propri componenti, e da tre membri e]etti dal Collegio dei Consiglieri scientifici tra i propri componenti.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal CdA.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del CdA stesso, al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12
Il Segretario generale e' nominato dal CdA.Egli collabora con il Presidente: a) alla preparazione dei programmi di attivita' della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonche' al successivo controllo dei risultati; b) all'attuazione delle deliberazioni del CdA ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

Egli cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo Infine, funge da segretario del CdA

ART. 13
Il Collegio dei Consiglieri scientifici è presieduto dal Presidente della Fondazione. E' composto dai primari dei reparti di cui l'Ospedale "S. Francesco d'Assisi" si compone, e da due rappresentanti della Medicina di base.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno, e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà dei componenti del Collegio stesso.

Il Collegio:
a) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
b) esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
c) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 14
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati dal CdA.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta le regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del CdA.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 15
Presso la Fondazione e' ist1tuito un Comitato d'Onore, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del CdA, i primari collocati a riposo. I membri del Comitato d'Onore possono intervenire alle riunioni degli organi della Fondazione con voto consultivo.

ART. 16
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28 primo comma c.c., la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti ad Enti che perseguono fini analoghi.

ART. 17
Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

ART. 18
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.


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