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Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

                              Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione

       Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Enti Locali

                                                               Art. 11

Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del Difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

        Legge 24 novembre 2000, n. 340

                                             Art. 15

Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

1.   Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civcio.


Carta dei diritti dei cittadini europei

                                                             Art. 41

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

Art. 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

 ALTRE NORME

Regio Decreto 25 gennaio 1900, n. 35 (Gazz. Uff. n. 44 del 22.2.1900)
Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali

Legge 7 agosto 1990, n. 241                                                                                      (Gazz. Uff. n. 192 del 18.8.1990)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352                (Gazz. Uff. n. 177 del29.7.1992)
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.


Legge 15 marzo 1997, n. 59 [estratto] (Suppl. ordinario n. 56/L alla Gazz. Uff. n. 63 del 17.3.1997)

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 (Gazz. Uff. n. 87 del 15.4.1999)
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff. n. 290 del 11.12.1999)
Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 0ttobre 2000 (Gazz. Uff. n. 272 del 21.11.2000)
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
.

Testo unico sulla documentazione amministrativa (Gazz. Uff. n. 42 del 20.2.2001) D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.


Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali
Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali Allegato
A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan
.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali
Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 Vigenza 27 febbraio 2004
Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
Allegato A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Decreto del 14 ottobre 2003
Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.