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Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E’ compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 97
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in
modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione
Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Enti Locali
Art. 11
Lo statuto comunale e
quello provinciale possono prevedere l'istituzione del
Difensore civico con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni,
le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei
confronti dei cittadini.
Legge 24 novembre 2000, n. 340
Art. 15
Norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi
1. Il
comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso
o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi
del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere,
nello stesso termine, al difensore civico competente che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il
difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi
non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente
l'accesso si sia rivolto
al difensore civico, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data del ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civcio.
Carta dei diritti dei cittadini europei
Art. 41
1. Ogni individuo ha
diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione.
2. Tale diritto comprende
in particolare:
- il diritto di ogni
individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale
che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni
individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e
del segreto professionale;
-
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
Art. 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi
di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni
o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e
il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro
funzioni giurisdizionali.
ALTRE
NORME
Regio Decreto 25 gennaio
1900, n. 35 (Gazz. Uff. n. 44 del 22.2.1900)
Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio
delle amministrazioni centrali
Legge 7 agosto 1990, n.
241
(Gazz. Uff. n. 192 del 18.8.1990)
Nuove
norme in materia di procedimento amministrativoe di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352
(Gazz. Uff. n. 177 del29.7.1992)
Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Legge
15 marzo 1997, n. 59 [estratto] (Suppl. ordinario n.
56/L alla Gazz. Uff. n. 63 del 17.3.1997)
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 (Gazz. Uff. n. 87
del 15.4.1999)
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff.
n. 290 del 11.12.1999)
Gestione informatica dei flussi documentali nelle
pubbliche amministrazioni.
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 0ttobre 2000 (Gazz. Uff. n.
272 del 21.11.2000)
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 428.
Testo
unico sulla documentazione amministrativa (Gazz. Uff. n.
42 del 20.2.2001) D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei
dati personali per scopi storici.
Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Allegato
A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati
personali a scopi statistici in ambito Sistan.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza.
Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al
codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto legislativo 30
giugno2003,
n. 196 Vigenza 27 febbraio 2004
Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di
conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24
dicembre 2003, n. 354.
Allegato A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei
dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica.
Decreto del 14 ottobre
2003
Approvazione delle linee guida per l'adozione del
protocollo informatico e per il trattamento informatico
dei procedimenti amministrativi.
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