| COMUNE
DI OLIVETO CITRA Normativa |
Decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento recante modifiche al
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della
legge quadro sui lavori pubblici
Articolo 1
L' articolo 52 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Esclusione dalle gare di
affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati
dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di
cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si
trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di
servizi.
[2. Costituiscono errore grave ai sensi dell’articolo
12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o le
omissioni di progettazioni di cui all’articolo 25, comma 5-bis, della Legge,
se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell’importo originario del
contratto. In tal caso l’esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento
dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla
data di comunicazione del responsabile del procedimento prevista all’articolo
25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto
nel termine di trenta giorni.»]
(comma non
ammesso al visto della Corte dei conti)
Articolo 2
L' articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Cause di esclusione dalle
gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. [Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.] (periodo non ammesso al visto della Corte dei conti) Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai
sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1,
lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono
le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne.»