COMUNE DI OLIVETO CITRA

Normativa

Legge 7 novembre 2000, n. 327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

 Relazione:

Onorevoli Senatori. – L’esigenza del presente intervento nasce dalla sua essenziale funzione di assicurare trasparenza e correttezza nella determinazione dei prezzi nelle gare d’appalto che non può prescindere dal rispetto delle regole lavoristiche, così da evitare, tra l’altro, forme di lavoro nero o irregolare.

A tal fine si prevede che gli enti aggiudicatori considerino tra gli elementi di quantificazione del valore dell’appalto il costo della manodopera come determinato in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, calcolato sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e tenendo conto, altresì, degli oneri previdenziali, delle specificità presenti nei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione degli impegni presi dal Governo in sede di «Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione» in relazione alla disciplina del mercato e degli appalti pubblici volti ad evitare quei fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dall’applicazione del criterio del «massimo ribasso» (allegato 1, punto 2.5). L’intervento normativo va, altresì, nella stessa direzione già perseguita, seppure con altra formulazione, dalla disposizione di cui all’articolo 4 del disegno di legge in materia di «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», nel testo recentemente proposto dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato (si veda l’atto Senato 3512-A); si è peraltro preferita un’apposita e specifica iniziativa legislativa proprio al fine di agevolare la più rapida approvazione da parte del Parlamento.

La disposizione è compatibile con la normativa comunitaria e regionale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 1.

(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell’anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n.  109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.