| COMUNE
DI OLIVETO CITRA Normativa |
Legge
12 marzo 1999, n. 68
Norme per il
diritto al lavoro dei disabili
Capo
I - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art.
1. (Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha
come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33
per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
2. Agli effetti della
presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli
occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono
colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
3. Restano ferme le norme
per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155,
11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme
per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme
per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio
1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle
condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato
dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei
criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione
e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul
lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di
disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al
comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili
continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro,
pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro
a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art.
2. (Collocamento mirato).
1. Per collocamento mirato
dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art.
3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
1. I datori di lavoro
pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro
privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si
applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici,
le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di
cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di
polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei
disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di
assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese
che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei
programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con
almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici
economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva
sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio
1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n.
113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art.
4. (Criteri di computo della quota di riserva).
1. Agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili
tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme
contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni
percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili
dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una
prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge
18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a
domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
4. I lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i
predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma
1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda
necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo
svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle
regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata".
Art.
5. (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono
l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono
altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del
solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di
trasporto.
3. I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a
domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla
condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella
misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile
non occupato.
4. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite
altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti
relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e
le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione.
5. In caso di omissione
totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5
per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo
i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei
contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i
criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento,
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro,
pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere
operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
Capo
II - SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art.
6. (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al d.lgs. n.
469 del 1997).
1. Gli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti",
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli
esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite
dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale
organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue
capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".
Capo
III - AVVIAMENTO AL LAVORO
Art.
7. (Modalità delle assunzioni obbligatorie).
1. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e
gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro
pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori
disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota
d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul
sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla
presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Art.
8. (Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al
comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda
le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché
la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui
al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici
competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che
risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede
di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono
le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili,
licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda.
Art.
9. (Richieste di avviamento).
1. I datori di lavoro
devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.
2. In caso di impossibilità
di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il
datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili,
secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere
anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di
avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I disabili psichici
vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui
all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del
presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti
possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla
specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere
definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti
ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può
altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento
richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di
collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una
convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della
presente legge.
8. Qualora l'azienda
rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art.
10. (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
1. Ai lavoratori assunti a
norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo
previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non
può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue
minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento
delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi
il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare
ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata
con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata
a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,
della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo
necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del
rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il
disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono
annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel
termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del
lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale
del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte
consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero
rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o
reiscrizione nelle predette liste.
Capo
IV - CONVENZIONI E INCENTIVI
Art.
11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono
stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono
stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono
anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può
essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa
per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti
promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a quanto previsto
al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli
organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente
la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12. (Cooperative sociali).
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali
stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di
lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai
sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è
subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore
di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui
al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili.
Art.
13. (Agevolazioni per le assunzioni).
1. Attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai
datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di
criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti
del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di
cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di
cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui
al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che,
attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività
di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di
dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa
l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e
per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di
cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui
al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire
60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli
uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di
cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo
in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata,
sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della
Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e
ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art.
14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
1. Le regioni istituiscono
il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di
funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati
gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività
rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
Capo
V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
15. (Sanzioni).
1. Le imprese private e gli
enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000
per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni
provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche
amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta
giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il
quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al
versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo
14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile
che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi
1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art.
16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono
partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai
soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli
altri.
2. I disabili che abbiano
conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in
stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3. Salvi i requisiti di
idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono
il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per
il pubblico impiego.
Art.
17. (Obbligo di certificazione).
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art.
18. (Disposizioni transitorie e finali).
1. I soggetti già assunti
ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio
anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una
disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti
di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause,
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il
cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e
3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme
di attuazione.
3. Per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti
senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma
2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art.
19. (Regioni a statuto speciale e province autonome).
1. Sono fatte salve le
competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
20. (Regolamento di esecuzione).
1. Entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza
unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente
legge.
Art.
21. (Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla
base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad
inviare al Ministro stesso.
Art.
22. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art.
23. (Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13,
comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni
della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.