| COMUNE
DI OLIVETO CITRA Normativa |
Legge 30 aprile 1999, n. 136
Norme di sostegno e di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
(G.U. n. 114 del 18 maggio 1999, s.o. n. 97)
CAPO I - NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art. 1. (Disposizioni di modifica
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio 1992,
n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al
presente articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo
3, é inserito il seguente:
"7- bis . Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono
pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel
Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di
programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le
parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento
regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale "
sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7- bis
".
4. Al comma 8- bis dell'articolo
3, dopo le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,
entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le
seguenti: ", nel quale é stabilito anche il termine per l'inizio dei
lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 é
sostituito dal seguente:
" 3 . Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio
assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione
sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi
dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o
stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze
alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della
definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 é
sostituito dal seguente:
" 10 . Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema é approvato dalla regione
entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o
l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio é localizzato
l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare
convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La
convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni é fatto
obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la
regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 é
sostituito dal seguente:
" 1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di
programmi di riqualificazione urbana;
b ) interventi di recupero, di cui alle lettere b ), c ), d ) ed e ) del primo
comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con
destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile
complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla
residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono
altresí utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da
recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c )
del comma 2 dell'articolo 18 é sostituito dal seguente:
"2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una
quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di
cessione é determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con
risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 19, comma 2, della presente leg ge e, per la parte restante, in
misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di
finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario
approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;".
9. La lettera g ) del comma 2
dell'articolo 18 é sostituita dalla seguente:
" g ) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore
a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano
usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in
proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei
successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.
L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in
attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente
piú di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche,
assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono
riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano
trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le
plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere
impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in
godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22
é sostituito dal seguente:
" 2 . I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive
modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai
predetti piani e perimetrazioni, purché destinate dallo strumento urbanistico
vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli
interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle
regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni".
Art. 2. (Disposizioni di modifica
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, é inserito il seguente:
"I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata
possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad
opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a
comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili
devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi
integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r- bis) del primo
comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case
popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o
trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari"
sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da
contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo
18 é sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi
costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni
ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli
interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora
l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di
effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei
predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del
numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo
25 é sostituito dal seguente:
"La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta
riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della
cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa".
Art.
3. (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive
modificazioni)
(omissis)
Art.
4. (Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive
modificazioni)
(omissis)
Art.
5. (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)
1. Al decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le
parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 é
sostituito dal seguente:
" 1 . I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla
realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2".
Art.
6. (Disposizioni in materia di cooperative edilizie)
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società
cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13,
primo comma, lettera a) , secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art.
7. (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica delle leggi 23
dicembre 1996, n. 662, e 22 ottobre 1971, n. 865)
1. All'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 69 é sostituito dal
seguente:
" 69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei
lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti
locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, é inserito
il seguente:
"74- bis . Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella
procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della
prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
c ) il comma 77 é abrogato;
d ) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della
giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà
essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al
comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a
tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi
nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma
63, lettera b ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal
seguente:
"I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto
finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore
degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative
edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per
un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto
riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione".
4. La disposizione di cui
all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della
concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree,
si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la
proprietà delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello
strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla
realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito
dall'articolo 3, comma 63, lettera d ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le
seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate
dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e
5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di
entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996.
Art.
8. (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
1. Il termine di novanta giorni
relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di
novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla
destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al
centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle
Forze di polizia)
(omissis)
Art.
10. (Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata).
1. I tassi di interesse dei mutui
concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere
oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art.
11. (Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
1. Al fine dell'utilizzo dei
finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi,
cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione
ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti
attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente
competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e
al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme
accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune
territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la
sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta
regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o
proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di
provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La
sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o
proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi
alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da
parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla
comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma,
determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
Art.
12. (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti
delle Amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie).
1. Sono autorizzate varianti ai
programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi
ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il
Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una
variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e
che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a
finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il
comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i
contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate
all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un
incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire
100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla
conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei
coefficenti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui
all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero
urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione
alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del
comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del
25 maggio 1998.
6. E' autorizzata la
rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in
variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione
tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la
richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del
comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità
della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonché
alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e
che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote
di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude
dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga
sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla
data della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su
richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al
comma 6.
Art.
13. (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da parte
degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli
immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto
del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio
l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico
erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9
dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai
sensi dell'articolo 21- ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5- ter
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si
applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21- ter del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e
al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si
applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.
Art.
14. (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r- bis ) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)
1. I fondi di cui alla lettera r-
bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come
modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal
Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati
nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art.
15. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed
interventi eseguiti nel comune di Ancona)
(omissis)
Art.
16. (Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi
realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle
agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle
successive leggi di rifinanziamento, nonché delle agevolazioni previste per i
programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179,
e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.
Art.
17. (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia
residenziale pubblica)
1. I fondi attribuiti ai comuni
per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato
emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni
stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I fondi si considerano
impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un
contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono
revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li
utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione
e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti
autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello
stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art.18.
(Norme transitorie).
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle
leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia
residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad
adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure
tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457,
con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al
comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
CAPO II - INTERVENTI DIVERSI
Art.
19. (Disposizioni in materia di viabilità)
1. L'Ente nazionale per le
strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la
denominazione di ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto
dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni
immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
si intendono ricompresi le case cantoniere nonché i terreni utili per i fini
istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma
dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto
sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse
da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del
servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie
attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o
di controllo in altre società.
5. Le società concessionarie
valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del
codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di
esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e
sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa
della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società
controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e
collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della
contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento
delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art.
20. (Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad
aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di
attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni,
secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della
formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti
ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco,
anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune
e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i
criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di
trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da
realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma
triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non
adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide
le vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Art.
21. (Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti
urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle
province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine
perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, con il corredo della
documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati.
L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito,
la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme
vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e
motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse
scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici
e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della
presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art.
22. (Piani attuativi degli strumenti urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei
consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme
ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di
novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla
osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano
acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a
seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire
entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha
assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti
strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio
comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve
intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le
osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello
strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del
comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della
delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso
di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da
tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei
termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di
intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare
istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta
regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti
dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non
essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora
non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti
delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse
scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.
Art.
23. (Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel
settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto
1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano
indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel
rispetto dell'originario importo dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata
al finanziamento indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta
giorni.
Art.
24. (Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo
38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purché
compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui
all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti
interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli
13, primo comma,14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto
del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio
comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si
esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.
25. (Interpretazione autentica).
1. Le disposizioni del
decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16
maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del
28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e
di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B",
"C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta,
sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno
natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone,
realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito
delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano
tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state
presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del
1985 e n. 724 del 1994.
Art.
26. (Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo
ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f ), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del d. P.R. 6
dicembre 1991, n. 447.
CAPO III - INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art.
27 (Interventi in materia ambientale)
1. Per il completamento dei
programmi di intervento adottati dalle Autorità di bacino e dalle regioni ai
sensi dell'articolo 2- bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il
trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, lettere A e B, della
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, relativa al
programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 4,8 miliardi per l'anno 1998.
2. Per il completamento dei
programmi di intervento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto
1989, n. 305, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5,130 miliardi per
l'anno 1998.
3. Al fine di completare i
programmi di intervento per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale già
individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la
spesa complessiva di lire 4,870 miliardi per l'anno 1998.
4. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 14,8 miliardi per l'anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'ambiente
provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti
interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Per le maggiori esigenze
connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale
di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità
superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti
necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente
il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente
per le spese attinenti alla valutazione ambientale.
7. L'obbligo di versamento di cui
al comma 6 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la
procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art.
28. (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo
34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento
o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32
della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o
concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il
termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993.
Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi
adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o
agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate
anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere
effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle
captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del
piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre
1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già
assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità
di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1º gennaio
1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio
di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione
dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e
2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza
nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.
Nei casi in cui non sia costituto il consorzio obbligatorio, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti
sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.
5. Le somme derivanti dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
253, nei limiti delle risor se disponibili, si intendono comprensive,
rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione
a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla
organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e
perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e
del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. La disposizione di cui al
secondo periodo del comma 8- quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di
rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori
ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8- quater
.
7. Al comma 1 dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione
delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino"
sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi
per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo
11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un
fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di
ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3
dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".
Art.
29. (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)
(omissis)
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
31. (Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno
1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995,
n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335,
8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.
Art.
32. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .