| COMUNE
DI OLIVETO CITRA Normativa |
Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(testo
coordinato con le modifiche - in grassetto - introdotte dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528)
(G.U. n. 13 del 18 gennaio
2000)
(in appendice gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758)
(si vedano inoltre le circolari del Ministero del Lavoro n. 41 del 1997,
n. 73 del 1997 e n. 30 del 1998)
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a)
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o
in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
(le
lettere e-bis ed e-ter sono state introdotte dall'articolo 1 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
Art.
2. Definizioni.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili
il cui elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel
caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di
cui all’articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma
delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per
la realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modifiche.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 2
del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
(per la definizione degli obblighi per lavori di entità minore
si veda la circolare Ministero del Lavoro n. 30 del 1998)
(per l'esenzione relativa ai lavori in proprio si veda la circolare Ministero
del Lavoro n. 30 del 1998)
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere
la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b).
3.
Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a)
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell’allegato II.
4.
Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5.
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono
essere indicati nel cartello di cantiere.
7.
Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori a un’unica impresa:
a)
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti.
(modifiche e integrazioni introdotte
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.
1.
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma
1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento
Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.
457.
2.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto
di eventuali lavori successivi sull'opera.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei
lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e
modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata
commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità
e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito
denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti
del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
(modifiche e integrazioni introdotte
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
provvede a:
a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del
piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede
a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis.
Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per
l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b).
2.
(abrogato)
3.
(abrogato)
(modifiche,
integrazioni e abrogazioni operate dall'articolo 5 del decreto legislativo n.
528 del 1999)
Art.
6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
1.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento
degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei
lavori.
2.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
(articolo così sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
7. Obblighi dei lavoratori autonomi.
1.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri:
a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo
III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto
previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
Art.
8. Misure generali di tutela.
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
(alinea così sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
a)
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Art.
9. Obblighi dei datori di lavoro.
1.
I datori di lavoro:
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f-ter.
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la
redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo
8 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori.
1.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2.
I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail,
dall'Istituto italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
(modifiche
e integrazioni introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 528 del
1999)
3.
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le
prescrizioni di cui all'allegato V.
4.
L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso
pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni
le funzioni di coordinatore.
5.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma
di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di
cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6.
Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale
carico dei partecipanti.
7.
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di
cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art.
11. Notifica preliminare.
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:
a)
cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
2.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art.
12. Piano di sicurezza e di coordinamento.
1.
Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e
le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori
autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a)
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d)
protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall’alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori
in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2.
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di
appalto.
3.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.
5.
L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per
l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
(articolo così sostituito dall'articolo 11 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
13. Obbligo di trasmissione.
1. Il committente o il
responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In
caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di
cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.
1.
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per
la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
2.
(abrogato)
(modifiche e abrogazioni ad opera dell'articolo 13 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art.
15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori. (abrogato
dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore.
1.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità
è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2.
Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto
riferimento.
(comma così sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
3.
Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla
settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere,
calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art.
17. Modalità attuative di particolari obblighi.
1.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce
assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza.
2.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
(commi così sostituiti dall'articolo 15 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
3.
Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri
e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria.
4.
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori
che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994.
Art.
18. Aggiornamento degli allegati.
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione
infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a
modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
19. Norme transitorie.
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a)
sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o
privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il
regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma
2, la cui durata è fissata in 60 ore.
(per la restrizione della portata della norma
transitoria si veda la circolare Ministero del Lavoro n. 30 del 1998)
3.
Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art.
20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.
1. Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4
e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
(per le violazioni previste da altre norme
recepite nel piano di sicurezza si veda la circolare Ministero del Lavoro n. 30
del 1998)
(articolo così sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 528
del 1999)
Art.
21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.
1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e
comma 1-bis;
(lettera così sostituita dall'articolo 17 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art.
22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti.
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti
disposizioni del presente decreto.
2.
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell’articolo 14, comma
1, primo periodo.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma
3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4.
I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1,
lettera a); 12, comma 3.
(articolo così sostituito dall'articolo 18 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
1.
I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
(articolo così sostituito dall'articolo 19 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
23-bis. Estinzione delle contravvenzioni
1.
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21,
commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
(per le sanzioni si veda la circolare Ministero
del Lavoro n. 30 del 1998)
(articolo introdotto dall'articolo 20 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art.
24. Oneri.
1.
Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione.
Art.
25. Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
I
ELENCO
DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
LETTERA A)
1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
(per le attività di sistemazione forestale e per la
definizione dell'ambito degli impianti si veda la circolare Ministero del
Lavoro n. 30 del 1998)
2.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per i lavori edili o di ingegneria civile.
(modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
Allegato
II
ELENCO
DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1.
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m
2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2.
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3.
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4.
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi
in tensione.
(modificato dall'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
(per la definizione dell'ambito delle linee elettriche si veda la circolare Ministero
del Lavoro n. 30 del 1998)
5.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7.
Lavori subacquei con respiratori.
8.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10.
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Allegato
III
CONTENUTO
DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
1.
Data della comunicazione.
2.
Indirizzo del cantiere.
3.
Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4.
Natura dell'opera.
5.
Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8.
Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9.
Durata presunta dei lavori in cantiere.
10.
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11.
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12.
Identificazione delle imprese già selezionate.
13.
Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato
IV - (Articolo 9)
Prescrizioni
di sicurezza e di salute per i cantieri
1.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme
di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Prescrizioni
specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1.
I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle
indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione
I
Posti
di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1.
Porte di emergenza.
·
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non
devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte
a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2.
Areazione.
·
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non
vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei
lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3.
Illuminazione naturale e artificiale.
·
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
4.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
·
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti,
delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite
e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei
pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate
da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori
non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né‚ essere feriti
qualora vadano in frantumi.
5.
Finestre e lucernari dei locali.
·
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera
sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari
devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere
dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché‚ per i lavoratori presenti.
6.
Porte e portoni.
·
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto
ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento
devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici
trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale
di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette
contro lo sfondamento.
7.
Vie di circolazione.
·
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere messo in evidenza.
8.
Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
·
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione
II
Posti
di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1.
Caduta di oggetti.
·
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati
in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2.
Lavori di demolizione.
·
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto
sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.
Paratoie e cassoni.
·
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
·
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza
sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua
e di materiali.
3.2. La costruzione, la
sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un
cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
Allegato
V - (Articolo 10)
Corso
di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (omissis)
Decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (estratto)
art.
20. Prescrizione
1.
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del
codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a
richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi.
Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è
comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3.
Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a
far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
4.
Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero
la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del
codice di procedura penale.
art.
21. Verifica dell'adempimento
1.
Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata
secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2.
Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni,
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero
l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta
somma.
3.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà
comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.