| COMUNE
DI OLIVETO CITRA Normativa |
Nota
del Ministero dei Lavori pubblici n. 568/508/331 U.L. del 19 aprile 1999
Interpretazione del criterio applicativo
dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 18 novembre 1998, n. 415
Al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
Agli Uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione
All'ANAS
La recente
modifica della legge quadro in materia di lavori pubblici attuata dalla legge 18
novembre 1998 n. 415 ha immediatamente posto alcuni problemi interpretativi,
primo fra tutti - anche per la delicatezza connessa ai suoi riflessi pratici -
quello relativo al meccanismo per la individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.
Sono infatti
pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alla corretta
interpretazione dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge quadro, che come è
noto (almeno per il primo anno di applicazione della legge 415/1998) ha fissato
direttamente la soglia di anomalia in questione con un procedimento di calcolo
che prevede dapprima l’individuazione della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10% arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e delle
offerte di minor ribasso, e poi l’incremento del valore percentuale con lo
scarto aritmetico dei ribassi che superano la media stessa.
L’incertezza
interpretativa rappresentata, che non trova confronto nelle risultanze dei
lavori parlamentari preparatori, riguarda il dubbio se il c.d.
"taglio" delle offerte estreme (impropriamente definito
"esclusione" dalla legge) sia da considerare definitivo o meno; in
altri termini, si tratta di chiarire se la fittizia eliminazione del 10% delle
offerte di maggior e minor ribasso valga solo ai fini del calcolo della prima
media (ossia la media dei ribassi) e non anche della seconda (cioè la media
degli scostamenti), oppure se tale depurazione interessi tutte e due le fasi del
calcolo.
Considerata la
rilevanza della questione, che si riflette su tutte le gare con conseguenze di
grande delicatezza sia per quanto riguarda la possibilità di dare adito a
contenzioso (soprattutto per le ripercussioni sull’esclusione automatica delle
imprese offerenti), sia per quanto concerne in generale l’economicità degli
appalti da aggiudicare, attesa la idoneità dell’una o dell’altra soluzione
ad incidere sulla media dei valori di aggiudicazione, questo Ufficio ha ritenuto
opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Con parere n. 285
del 3 marzo 1999, trasmesso con nota 16 aprile 1999 n. 51, la seconda sezione
del Consiglio di Stato ha espresso l’avviso che il comma 1 bis dell’articolo
21 della legge 109/1994, come modificato dall’articolo 7 della legge 415/1998,
vada interpretato nel senso che dell’esclusione delle offerte estreme deve
tenersi conto tanto nel calcolo della media dei ribassi quanto nel calcolo dello
scarto.
Secondo l’Organo
consultivo, la ratio del "taglio delle ali" non deve soffrire
eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico e aritmetico della
determinazione della soglia di anomalia, e quindi un metodo di calcolo che
prendesse in considerazione il correttivo solo ai fini di una delle due
operazioni in successione, e non di entrambe, sarebbe intrinsecamente
contraddittorio, in quanto darebbe luogo a due giudizi di valore giuridico fra
loro incompatibili ed antitetici.
In altri termini,
il parere del Consiglio di Stato considera preferibile la soluzione
interpretativa prescelta in quanto l’opposta tesi si tradurrebbe in una "formula
di calcolo disomogenea e irrazionale perché per definire la media degli scarti
(vale a dire un elemento semplicemente correttivo della media delle offerte)
includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte di margine)
dall’elemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare: sicché,
trattandosi di una correzione che ha i caratteri e lo scopo di un affinamento
ulteriore della media delle offerte da prendere in considerazione ai fini del
calcolo, non si vede perché tali fattori prima esclusi dovrebbero ora
concorrere a definire questo ulteriore affinamento".
In definitiva il Consiglio di Stato ritiene meglio consona alla finalità della norma l’interpretazione prospettata, in quanto l’estensione del "taglio delle ali" a tutte e due le operazioni di determinazione della media costituisce elemento essenziale per mantenere coerenza al metodo di calcolo e al sistema.
Il capo dell'Ufficio: avv. Marco Corsini